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Sez. L, Sentenza n. 10396 del 06/05/2009 (Rv. 608139 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Gestione separata dei lavoratori autonomi - Art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282 - Limiti al cumulo di contributi accreditati a diverse gestioni - Illegittimità - Conseguenza - Disciplina per il computo delle quote di pensione secondo i criteri di cui all'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - Applicabilità - Sussistenza - Disciplina sulla totalizzazione di cui all'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608139-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, l'art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, recante norme regolamentari relative alla gestione separata per i lavoratori autonomi di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è illegittimo nella parte in cui subordina, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali, il cumulo con i contributi accreditati a detta gestione dei contributi accreditati alle altre gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria (gestione per i lavoratori dipendenti e gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato) alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non prevede il ricorso ai criteri di cui all'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 ai fini della determinazione dell'importo della pensione. Ne consegue che, in caso di concorso a favore del medesimo lavoratore di contributi presso la detta gestione separata ed altre gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e per il relativo calcolo si può procedere al cumulo dei contributi - con eventuale applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - ed è applicabile la disciplina sul computo per quote della pensione secondo i criteri di cui all'art. 16 della citata legge n. 233 del 1990, mentre, per contro, va esclusa l'applicabilità della disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dall'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal relativo regolamento di cui al d.m. 7 febbraio 2003, n. 57 (disciplina poi sostituita dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 3, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 07/02/2003 num. 57, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 duodecies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 terdecies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 tervicies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 sexvicies CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 reiterazione 0002 32 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 71, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)