Sez. 3, Sentenza n. 4614 del 05/09/1985 (Rv. 442074 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PROCURATORE IN GIUDIZIO SVOLGENTESI FUORI DELLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INVESTITA DEL GIUDIZIO - VALIDITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PROCURATORE IN GIUDIZIO SVOLGENTESI FUORI DELLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INVESTITA DEL GIUDIZIO - VALIDITÀ.*
Ai sensi dell'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative e di attuazione del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), il procuratore, che eserciti il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del tribunale cui il professionista è assegnato e che non abbia eletto domicilio nel luogo ove ha Sede l'autorità giudiziaria investita della controversia, si considera elettivamente domiciliato presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, ove, pertanto, è ritualmente effettuata, ai sensi del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. la notifica dell'atto d'impugnazione. (V 6664/84, mass n 438198).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)