Sez. U, Sentenza n. 10956 del 08/08/2001 (Rv. 548891 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Patrocinio - Relativo esercizio - Difesa personale svolta da avvocato sospeso dalla professione per motivi disciplinari - Inammissibilità - Difetto di "ius postulandi" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall'esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell'Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall'avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello "ius postulandi", la cui mancanza è rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)