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Sez. 3, Sentenza n. 476 del 22/02/1971 (Rv. 350100 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PREZZO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO DELLA MODALITA DI PAGAMENTO - LIMITI - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350100-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PREZZO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO DELLA MODALITA DI PAGAMENTO - LIMITI - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La clausola di pagamento del prezzo a mezzo di tratta puo assumere Rilevanza decisiva ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis soltanto nel caso in cui la detta modalita di pagamento sia stata prevista dalle parti con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che l'emissione di tratte altro non rappresenti che una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi. Lo spostamento del locus solutionis per effetto dell'emissione di tratte deve essere, a maggior ragione, escluso quando nel contratto sia indicato, con apposita clausola, un diverso luogo di adempimento nel senso previsto dalla legge o altrimenti voluto dalle parti, o quando questa scelta risulti per implicito dal fatto stesso che le parti abbiano indicato come foro competente quello del luogo in cui, per legge, deve essere adempiuta la relativa obbligazione, manifestando in tal modo la volonta di mantenere fermo, ai sensi dell'art 1498 terzo comma, cod civ, il luogo di adempimento nel domicilio del venditore, nonostante la facolta concessa a quest'ultimo di emettere tratte a copertura dell'ammontare del prezzo. La clausola anzidetta, siccome confermativa del luogo di adempimento stabilito dagli artt 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, cod civ nonche del foro facoltativo di cui all'art 20 cod proc civ, non necessita della specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art 1341 cod civ soltanto per le clausole derogative, ed e, quindi, valida ed operante per effetto della generica accettazione, da parte del compratore, delle condizioni generali di contratto predisposte dal venditore. (V 4048'69 mass 344562, 344563' 3053'69 mass 342967' 1113'69 mass 339649' 339650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)