Sez. 2, Sentenza n. 10864 del 30/10/1998 (Rv. 520247 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Richiesta del difensore distrattario - Omessa pronuncia - Errore materiale - Esclusione - Impugnabilità della decisione da parte del difensore.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Qualora il giudice di merito nel pronunciare condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura, non si verte in una ipotesi di errore materiale, ma di omessa pronuncia denunciabile in cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)