Sez. L, Sentenza n. 12765 del 17/12/1997 (Rv. 510991 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Difensore distrattario - Assunzione della qualità di parte - Condizioni - Omessa pronuncia relativamente alle spese - Legittimazione del difensore all'impugnazione - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Poiché il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese del giudizio assume qualità di parte solo quando sorga controversia sulla questione relativa alla distrazione e limitatamente ad essa, è inammissibile l'impugnazione proposta dal solo difensore contro la sentenza che abbia totalmente omesso di pronunciare sul regolamento delle spese e conseguentemente anche sulla richiesta distrazione, non essendo il difensore legittimato in proprio quanto alla pronuncia sulle spese e mancando i presupposti per una controversia sulla distrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)