Sez. 2, Sentenza n. 1085 del 30/01/1995 (Rv. 490107 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Richiesta del difensore - Qualità di parte del processo del medesimo - Esclusione - Limiti - Rigetto della domanda della parte rappresentata dal difensore distrattario - Impugnazione della sentenza ad opera dello stesso - Preclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese in suo favore partecipa al processo senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione - per avere il giudice rigettato la relativa domanda o omesso di pronunciare sulla stessa; resta, pertanto, preclusa, al difensore distrattario, l'impugnazione - in proprio e per il merito, quanto alla pronunzia sulle spese - della sentenza che, rigettando la domanda della parte da lui rappresentata, abbia escluso, altresì, il suo diritto al rimborso delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)