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Sez. 5, Sentenza n. 4636 del 26/02/2014 (Rv. 630820 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Presupposti - Introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro - Necessità - Onere probatorio a carico del contribuente - Sussistenza - Modalità attuative - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630820-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI

In tema di I.V.A., ed in fattispecie di cessione intracomunitaria ex art. 41 del d.l. 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, grava sul cedente, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare, con mezzi adeguati, tali da non lasciare dubbi, i presupposti della deroga al normale regime impositivo e, cioè, non solo la consegna della merce al vettore, ma anche l'effettività dell'esportazione in altro Stato membro e la propria buona fede, potendo, quindi, essere negata, secondo la sentenza della Corte di Giustizia CE del 6 settembre 2012 (C-273/11), l'esenzione al contribuente ove risulti, in base ad elementi oggettivi, che egli, conoscendo o avendo dovuto conoscere che l'operazione effettuata rientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente, non aveva adottato misure ragionevoli per evitare di parteciparvi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non adeguatamente motivata la sentenza impugnata quanto alla buona fede del venditore, assolto in sede penale, perché basata sulla sola accertata falsità dell'allegata documentazione di accompagnamento della merce, senza, invece, valutare gli ulteriori indizi desumibili dall'entità del suo commercio con il medesimo operatore estero e dal suo comportamento dopo la comunicazione, da parte del fisco, dei precedenti penali a carico del soggetto che aveva curato la vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 6, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 8, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 29/03/2010 num. 48, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 28 quater com. 1 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 138 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)