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Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010 (Rv. 611332 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Soccombenza del convenuto - Mancata impugnazione della causa relativa al rapporto principale - Passaggio in giudicato - Effetti sul rapporto di garanzia impropria - Giudicato - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611332-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili; ne consegue che, se manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)