Sez. 4, Sentenza n. 642 del 21/10/2003 Cc. (dep. 14/01/2004) Rv. 227870 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Decreto di liquidazione dei compensi professionali - Opposizione del solo interessato - Ordinanza del tribunale che annulla il decreto attuandone una reformatio in peius - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di compensi al difensore, è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, investito dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali da parte del solo interessato, annulli il suddetto decreto e respinga la domanda sulla base della quale il decreto stesso era stato emesso, con ciò attuando una "reformatio in pejus", posto che, in conformità ai principi generali in materia di impugnazione, e tale è l'opposizione al decreto di liquidazione, il giudice investito dal solo interessato non può aggravare nel merito, in danno di quest'ultimo, la situazione determinatasi con il provvedimento impugnato e sottoposto al suo esame con gravame finalizzato ad ottenere una pronuncia più favorevole.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 134 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)