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Sez. 4, Sentenza n. 40095 del 09/10/2002 Cc. (dep. 27/11/2002) Rv. 223093 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Compenso del difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio - Ordinanza che decide sul ricorso avverso il decreto di liquidazione emesso dal giudice competente - Impugnabilità in cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223093-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

È ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost., il provvedimento adottato dal tribunale sul ricorso proposto a norma dell'art. 12, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217, avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio, in quanto si tratta di un provvedimento di natura decisoria che risolve una controversia relativa a posizioni soggettive giuridicamente tutelate e che è idoneo ad acquisire forza di giudicato (la Corte ha, tuttavia, escluso che con il ricorso possano essere fatti valere vizi di motivazione, in quanto l'art. 111 Cost. prevede la ricorribilità in cassazione unicamente per violazione di legge).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)