Sez. 1, Sentenza n. 6303 del 18/04/2003 (Rv. 562319 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Conseguenze - Accettazione espressa o tacita dell'indennità seguita da decreto di esproprio - Conseguenze - Successivo ricorso alla procedura di liquidazione giudiziale ex art. 19 della legge 865/1971 - Illegittimità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di espropriazione di fondi agricoli, un accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando (che non comporta, "ipso facto" una cessione volontaria del bene) non postula l'adozione di formalità particolari qualora l'ente espropriante abbia natura privata - in particolare se, come nella specie, l'espropriando abbia, già in seno al verbale di consistenza, indicato il criterio di determinazione tabellare dell'indennizzo e l'espropriante abbia a sua volta operato il calcolo materiale, aggiungendo l'importo dell'acconto (che, nella previsione dell'art. 5 della legge 94/1982, presuppone quantomeno l'avvenuta accettazione da parte dell'espropriando dell'indennità provvisoria), - sicché, con l'accettazione dell'indennizzo da parte dell'espropriando - in particolare se, come nella specie, essa si sia consolidata in forza del decreto di esproprio successivamente emesso - l'entità dell'indennizzo ben può dirsi definitiva e non più contestabile; ciò che preclude all'espropriato il ricorso al rimedio normativo di cui all'art. 19 della legge 865/1971 (determinazione giudiziale dell'indennità), il cui presupposto è, appunto, costituito proprio dalla mancata accettazione dell'indennità offerta in via amichevole, ove questa sia dovuta a fatto e colpa dell'espropriante.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 12/08/1984 num. 94 art. 5, Legge 12/08/1984 num. 94 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)