Sez. U, Sentenza n. 1917 del 09/03/1990 (Rv. 465786 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE - STIPULAZIONE - AREE INCLUSE NELLA CONVENZIONE - POTERE DEL COMUNE DI VARIARNE LA DESTINAZIONE - SUSSISTENZA - DEDUZIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLA DIVERSA DESTINAZIONE - TUTELA DI INTERESSI LEGITTIMI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE - STIPULAZIONE - AREE INCLUSE NELLA CONVENZIONE - POTERE DEL COMUNE DI VARIARNE LA DESTINAZIONE - SUSSISTENZA - DEDUZIONE DELLA ILLEGITTIMITÀ DELLA DIVERSA DESTINAZIONE - TUTELA DI INTERESSI LEGITTIMI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La convenzione edilizia, stipulata nell'ambito dei piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificato dalla legge 6 agosto 1967 n. 765), non priva il comune della facoltà di imprimere una diversa destinazione alle aree incluse nella convenzione medesima, con provvedimento reso nell'Esercizio dei suoi poteri pubblicistici in tema di disciplina dell'assetto del territorio e di regolamentazione urbanistica ed impugnabile solo davanti al giudice amministrativo. Pertanto, anche la domanda, rivolta a denunciare l'illegittimità di tale diversa destinazione ed a chiedere con la disapplicazione di quel provvedimento il risarcimento del danno, si traduce in un'impugnazione di detto provvedimento, a tutela di posizioni di interesse legittimo, e spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo (restando la pretesa risarcitoria esperibile solo a seguito dell'eventuale annullamento dell'atto impugnato). (V 307/87, mass n 450061; (V 1157/84, mass n 433293).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)