Sez. U, Sentenza n. 307 del 16/01/1987 (Rv. 450061 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE - STIPULAZIONE - POTERE DEL COMUNE DI MODIFICA O REVOCA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - SUSSISTENZA.*
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE - STIPULAZIONE - POTERE DEL COMUNE DI MODIFICA O REVOCA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - SUSSISTENZA.*
Gli impegni, che il comune abbia assunto, con convenzione di lottizzazione stipulata a norma della legge 6 agosto 1967 n. 765, circa il rilascio di licenza o concessione edilizia, non privano il comune medesimo dei suoi poteri pubblicistici in materia di disciplina del territorio a difesa di esigenze di ordine generale, ivi incluso quello di modificare o revocare gli strumenti urbanistici, in relazione a situazioni sopravvenute, ovvero anche all'adozione di nuovi criteri di valutazione ritenuti più corrispondenti alle suddette esigenze. Ove tale potere venga esercitato, con l'esclusione o limitazione dell'edificabilità dei suoli oggetto di detta convenzione, le posizioni di diritto soggettivo del privato contraente restano degradate a meri interessi legittimi, e la loro tutela, pertanto, è affidata alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, in via d'impugnazione degli Atti ostativi all'attuazione dei precedenti progetti edificatori, mentre si deve negare la facoltà di agire davanti al giudice ordinario per far valere la responsabilità risarcitoria dell'ente territoriale, non essendo questa configurabile in relazione alla lesione di interessi legittimi. (V 1157/84, mass n 433293; (V 2433/83, mass n 427300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)