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Sez. 2, Sentenza n. 11208 del 28/08/2000 (Rv. 539786 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA | Su area privata, ceduta gratuitamente al Comune come corrispettivo di licenza edilizia - Modifica della destinazione dell'area - Diritto del privato ad agire per la nullità della convenzione e la retrocessione dell'area - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539786-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La convenzione edilizia, ai sensi dell'art. 10 legge 6 agosto 1967 n. 765, con la quale il privato ceda, come corrispettivo della concessione edilizia, gratuitamente al Comune un'area di sua proprietà per eseguirvi opere di urbanizzazione, non gli dà diritto, se il Comune modifica tale destinazione, ad agire per la declaratoria di nullità della cessione e per la conseguente retrocessione del bene, perché una tale modificazione di destinazione rientra nei suoi poteri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Legge 06/08/1965 num. 765 art. 10, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)