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Sez. 2, Sentenza n. 1133 del 02/02/2000 (Rv. 533377 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile ove è esercitata l'azienda - Effetto automatico di norme imperative (artt.2558 cod.civ. e 36 legge 392/1978) - Esclusione - Cessione del contratto di locazione, anche per "facta concludentia" e senza il consenso del locatore, successivamente alla cessione di azienda - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533377-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE

L'alienazione dell'azienda esercitata in un immobile adibito ad uso commerciale non comporta né ai sensi dell'art. 2558 cod.civ. né ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 l'automatica cessione del contratto di locazione, in quanto le norme suddette consentono ma non impongono rispettivamente all'acquirente dell'azienda di subentrare nei contratti stipulati per l'esercizio di essa, sempreché non sia pattuito diversamente, nonché al venditore dell'azienda, quale conduttore dell'immobile in cui la stessa si esercita, di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Legge 27/07/1972 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)