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Sez. L, Sentenza n. 23549 del 03/11/2006 (Rv. 592757 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Conferimento dell'incarico di dirigente sanitario di struttura complessa - Natura negoziale di diritto privato - Obbligo legale di motivazione - Insussistenza - Motivazione autoimposta dall'amministrazione - Rilevanza - Conseguenze - Sindacato giurisdizionale - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592757-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

Il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario di struttura complessa, ai sensi dell'art. 15 ter, comma secondo, del d.lgs. n. 502 del 1992, applicabile "ratione temporis", ha natura negoziale di diritto privato e, trattandosi di provvedimento del direttore generale, il quale conferisce l'incarico, tra i candidati dichiarati idonei dalla commissione, con scelta di carattere fiduciario, non deve essere motivato, esulando dal sistema negoziale privatistico l'obbligo di motivazione. La mancanza di una norma che imponga l'obbligo della motivazione non esclude, tuttavia, che l'amministrazione possa autolimitarsi, imponendo l'obbligo di motivazione, nel qual caso il sindacato giurisdizionale, di regola limitato al controllo di legittimità sull'osservanza delle procedure previste - previa pubblicità del posto da ricoprire, corretta composizione della commissione, valutazione di idoneità, scelta nell'ambito della rosa proposta -, si estende alla motivazione, limitatamente all'osservanza dei criteri di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C ha confermato la decisione di merito che, con riferimento a conferimento immotivato di incarico di medico responsabile di struttura complessa di ortopedia, contrariamente all'obbligo autoassunto di motivazione, ne aveva dichiarato l'illegittimità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 502 art. 15 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/06/1999 num. 229 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)