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Sez. 1, Sentenza n. 2298 del 01/03/1995 (Rv. 490781 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Azione di responsabilità - Proposizione cumulativa contro più amministratori e sindaci - Estinzione del giudizio - Eccezione - Formulazione da parte di uno soltanto dei convenuti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490781-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

L'azione di responsabilità, cumulativamente promossa contro più amministratori e sindaci di una società, introduce cause scindibili, alla stregua dell'autonomia dei rapporti fra il creditorie e ciascuno dei coobbligati in solido, salvo che, trattandosi di persone evocate in giudizio nella qualità di componenti dello stesso organo collegiale di gestione o di controllo, si verifichi interdipendenza fra le relative domande, per l'esigenza di una valutazione globale degli atti compiuti da detto organo. Ne consegue, quando non ricorra detta ultima ipotesi, che l'eccezione di estinzione del giudizio (nella specie, per tardiva riassunzione oltre il termine dell'art. 305 cod.proc.civ.), avanzata da uno soltanto dei convenuti, opera limitatamente al rapporto ad esso afferente, senza estendersi alle cause riguardanti gli altri amministratori o sindaci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)