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Sez. 3, Sentenza n. 4412 del 04/03/2004 (Rv. 570785 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Eccezione di estinzione - Proposizione da parte di uno solo dei convenuti - Operatività limitata al rapporto ad esso afferente - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2004-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570785-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

Il principio secondo il quale, in assenza di litisconsorzio necessario, l'eccezione di estinzione del giudizio proposta da uno solo dei convenuti opera limitatamente al rapporto ad esso afferente, senza estendersi agli altri convenuti (cd. estinzione parziale del processo) non si applica tutte le volte in cui, pur celebrandosi il processo secondo le modalità soggettive del litisconsorzio facoltativo, il giudice ne abbia disposto l'interruzione "in toto", conseguendo a ciò che il procedimento deve, in tal caso, essere riassunto nei confronti di tutte le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)