diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10890 del 09/06/2004 (Rv. 573443 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Prestazioni del socio di cooperativa di produzione e lavoro rispondenti al conseguimento dei relativi fini istituzionali - Configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - Esclusione - Conseguenze in materia di tutela del posto di lavoro.
Stato
decisa il 2004-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573443-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

Nel regime anteriore a quello introdotto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), deve escludersi che i soci lavoratori di una cooperativa di produzione e lavoro possano ritenersi dipendenti della medesima per le prestazioni rivolte al conseguimento dei fini istituzionali della cooperativa e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale; ne consegue che l'esclusione dalla cooperativa del detto socio resta in ogni caso soggetta alla disciplina dell'art. 2527 cod. civ., e quindi all'applicazione del termine perentorio, da esso previsto, di trenta giorni per la relativa opposizione, e ciò anche quando i motivi che abbiano determinato tale esclusione attengano a violazioni connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del socio (e non siano pertanto riconducibili al mero rapporto associativo), non essendo applicabile la disciplina prevista per i licenziamenti individuali in tema di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1, Cod. Civ. art. 2094, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2511

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)