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Sez. L, Sentenza n. 15750 del 21/10/2003 (Rv. 567554 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Cooperativa di produzione e lavoro - Regime anteriore alla legge n. 142 del 2001 - Attività dei soci svolta in conformità del patto sociale e diretta al perseguimento dei fini sociali - Carattere subordinato del rapporto - Esclusione - Modalità delle prestazioni analoghe a quelle del lavoro subordinato - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2003-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567554-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

Nel regime anteriore a quello introdotto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, il cui art. 1, comma 3, dispone che i soci lavoratori debbono stipulare un distinto contratto di lavoro, autonomo o subordinato, i soci di cooperative di produzione e lavoro non possono essere considerati dipendenti delle medesime per le prestazioni rivolte a consentire ad essa il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale; in particolare, non rileva, ai fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un rapporto di lavoro subordinato, la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, né che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva, sempre che non sia accertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511, Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)