Sez. L, Sentenza n. 7005 del 18/12/1982 (Rv. 424669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO NEL POSTO DI LAVORO - NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI NELLA SEDE, STABILIMENTO, FILIALE, UFFICIO O REPARTO AUTONOMO DELLA IMPRESA - RILEVANZA - COLLEGAMENTO FRA SOCIETÀ CON UTILIZZAZIONE DI SEDI COMUNI - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO NEL POSTO DI LAVORO - NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI NELLA SEDE, STABILIMENTO, FILIALE, UFFICIO O REPARTO AUTONOMO DELLA IMPRESA - RILEVANZA - COLLEGAMENTO FRA SOCIETÀ CON UTILIZZAZIONE DI SEDI COMUNI - ININFLUENZA.*
Il fenomeno del collegamento societario che implichi la gestione di attività economiche coordinate, l'utilizzazione di sedi comuni e la proprietà in capo ad alcune di esse di parte delle azioni dell'altra - sebbene sia stato preso in considerazione dal legislatore, per fini specifici e determinati, quale causa di una configurazione unitaria del gruppo - non è idoneo a determinare l'esistenza di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso delle società collegate le quali mantengono la propria personalità giuridica e sono singolarmente le uniche datrici di lavoro del personale impiegato nelle imprese da ciascuna di loro esercitate, permanendo siffatta inidoneità anche ai fini dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, il quale, nello stabilire che per le imprese industriali e commerciali le Disposizioni dell'art. 18 della medesima legge (in tema di reintegrazione nel posto di lavoro) si applicano a ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti, attribuisce esclusiva Rilevanza, ai fini della predetta reintegrazione al numero dei lavoratori occupati in questa entità e non a quello complessivo dell'intera impresa, della quale sono state considerate soltanto articolazioni organizzative interne e perciò necessariamente minori rispetto ad essa, restando conseguentemente esclusa anche qualsiasi riferibilità alla globale consistenza numerica di entità prive di soggettività giuridica, risultanti dal collegamento, a fini economici ed organizzativi, di più imprese. (V 650/81, mass n 411138; (V 969/78, mass n 390305).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)