diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 160 del 12/01/1982 (Rv. 417843 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO CONSEGUENTE ALLA PROMOZIONE - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1982-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417843-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO CONSEGUENTE ALLA PROMOZIONE - PRESUPPOSTO.*

Al personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle Disposizioni di cui al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e dal relativo allegato a, non si applica l'art. 2103 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, che garantisce al lavoratore adibito a mansioni di categoria superiore il diritto al relativo trattamento economico ed alla superiore qualifica, bensì l'art. 18 del citato allegato a, con la conseguenza che, perché maturi il diritto alla promozione, è necessario che la destinazione alle funzioni di grado superiore costituisca adempimento di un ordine del direttore dell'azienda, espresso in una Forma certa e documentata. (V 2722/80, mass n 406489; (V 2621/80, mass n 406363; (Conf 2791/79, mass n 399110).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)