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Sez. L, Sentenza n. 3259 del 05/03/2003 (Rv. 560883 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Indennità risarcitoria ex art. 18, comma quarto, legge n. 300 del 1970 - Riferimento alla retribuzione globale di fatto - Ratei delle mensilità aggiuntive annualmente corrisposte - Computabilità.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560883-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto e quindi in essa devono essere inclusi anche i ratei delle mensilità aggiuntive annualmente corrisposte.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)