Sez. 3, Sentenza n. 3795 del 14/03/2003 (Rv. 561156 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Sentenza istruttoria di proscioglimento per difetto dell'elemento soggettivo - Sentenza emessa prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - Efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno - Esclusione - Nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE
Alla sentenza istruttoria di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo, pronunciata anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ai sensi dell'art. 652, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 260 delle disposizioni di attuazione del vigente codice di procedura penale - non può riconoscersi efficacia di giudicato nel giudizio civile contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno e, conseguentemente, il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto, pur potendo tenere conto degli elementi ritualmente acquisiti nel processo penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 260, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)