Sez. 1, Sentenza n. 3132 del 03/03/2001 (Rv. 546174 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA | Sentenza istruttoria di proscioglimento - Pronuncia antecedente all'entrata in vigore del cod. proc. pen. del 1989 - Efficacia di giudicato nel procedimento civile quanto alla commissione del fatto contestato - Esclusione - Nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA
Alla sentenza istruttoria di proscioglimento dell'imputato per applicazione dell'amnistia, anche se emessa prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non può legittimamente riconoscersi alcuna efficacia di giudicato (in tal senso disponendo l'art. 260 delle relative disposizioni di attuazione, ex D.Lgs. 271/89), pur potendo il giudice civile, nella ricostruzione del fatto, tenere conto degli elementi di prova ritualmente acquisiti nel processo penale poi conclusosi con la detta sentenza di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 260, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)