diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 21/02/1979 (Rv. 397317 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - CREDITI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTRATTI DURANTE LA GESTIONE DELL'IMPRESA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E SUCCESSIVAMENTE DICHIARATA FALLITA - PREDEDUZIONE - CONTRIBUTI EVASI E SANZIONI CIVILI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397317-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - CREDITI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTRATTI DURANTE LA GESTIONE DELL'IMPRESA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E SUCCESSIVAMENTE DICHIARATA FALLITA - PREDEDUZIONE - CONTRIBUTI EVASI E SANZIONI CIVILI - INCLUSIONE.*

Il principio in forza del quale, in applicazione estensiva dello art 111 n 1 della legge fallimentare, i debiti contratti durante la gestione dell'impresa sottoposta ad amministrazione controllata, secondo le regole e per le finalita proprie della procedura medesima, debbono essere soddisfatti con prededuzione, in Sede di ripartizione dell'attivo del successivo e consecutivo fallimento dell'impresa stessa, implica che di detta prededuzione beneficiano i crediti degli enti previdenziali ed assistenziali (nella specie, INAM), in quanto naturalmente e fisiologicamente inerenti alla gestione dell'impresa in amministrazione controllata, sia per la parte costituita dall'importo dei contributi evasi, sia per quella rappresentata dalle sanzioni civili derivanti dall'omesso versamento, le quali ne configurano elemento accessorio ed integrante, soggetto alla stessa sorte giuridica. (V 1086/78, mass n 390451; (V 395/78, mass n 388696; (V 4370/77, mass n 387960).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)