Sez. 3, Sentenza n. 1902 del 20/04/1978 (Rv. 391267 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - INOSSERVANZA - COLLISIONE - RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - PRESUNZIONE A CARICO DEL CONDUTTORE DA TERGO - PROVA LIBERATORIA - ONERE DI DETTO CONDUTTORE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - INOSSERVANZA - COLLISIONE - RESPONSABILITA CIVILE - COLPA - PRESUNZIONE A CARICO DEL CONDUTTORE DA TERGO - PROVA LIBERATORIA - ONERE DI DETTO CONDUTTORE.*
Nell'ipotesi di urto tra veicoli per effetto di tamponamento deve presumersi che responsabile della collisione sia il conducente del veicolo che segue, per mancata osservanza della distanza di sicurezza: in tal caso la presunzione di eguale responsabilita a carico di entrambi i conducenti non puo ritenersi operante, essendo essa superata dalla colpa esclusiva da porsi, in Mancanza di contraria dimostrazione, a carico del conducente del veicolo tamponante, sul quale soltanto incombe, percio, l'Onere della prova liberatoria, con la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati da causa in tutto o in parte a lui non imputabili. (Conf 1254/77, mass n 384945).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 427, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 427, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 527), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)