Sez. 3, Sentenza n. 2818 del 23/04/1983 (Rv. 427736 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - ONERE A SUO ESCLUSIVO CARICO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - SUSSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - ONERE A SUO ESCLUSIVO CARICO.*
Nell'ipotesi di "tamponamento" di un veicolo cagionato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, si deve escludere la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 cod. civ., che è superata dalla colpa esclusiva del conducente del veicolo sopraggiunto, sul quale soltanto incombe l'Onere della prova liberatoria, con la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati, in tutto o in parte, da cause a lui non imputabili. (Conf 5659/80, mass n 409510; (Conf 1902/78, mass n 391267).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)