Sez. 3, Sentenza n. 1254 del 02/04/1977 (Rv. 384945 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - INOSSERVANZA - AVVENUTA COLLISIONE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - ONERE DEL CONDUTTORE DA TERGO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - INOSSERVANZA - AVVENUTA COLLISIONE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - ONERE DEL CONDUTTORE DA TERGO.*
Ai sensi dell'art 107, primo comma, del DPR 15 giugno 1959, n 393, il conducente deve essere in grado di garantire 'in ogni casò l'arresto tempestivo del veicolo, evitando la collisione di esso con quello che lo precede; e pertanto, il fatto stesso della avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che egli resta gravato dall'Onere di dare la prova totalmente o parzialmente liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati da cause a lui totalmente o parzialmente non imputabili. (Conf 713/76, mass n 379361).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 527), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)