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Sez. 3, Sentenza n. 4112 del 06/04/1993 (Rv. 481728 - 01)

Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa (nei confronti dei terzi) - In genere | Disciplina prevista dall'art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481728-01

Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa (nei confronti dei terzi) - In genere

La disposizione dell'art. 2704 cod. civ. sull'efficacia della data della scrittura privata non autenticata è dettata per la esclusiva tutela dei terzi ed opera, quindi, soltanto quando dalla scrittura si vogliono, in relazione a quella data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto e non nel caso in cui la scrittura sia invocata come un mero fatto storico del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo, ed anche con presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)