Sez. 3, Sentenza n. 4112 del 06/04/1993 (Rv. 481728 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa (nei confronti dei terzi) - In genere | Disciplina prevista dall'art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa (nei confronti dei terzi) - In genere
La disposizione dell'art. 2704 cod. civ. sull'efficacia della data della scrittura privata non autenticata è dettata per la esclusiva tutela dei terzi ed opera, quindi, soltanto quando dalla scrittura si vogliono, in relazione a quella data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto e non nel caso in cui la scrittura sia invocata come un mero fatto storico del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo, ed anche con presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)