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Sez. L, Sentenza n. 7037 del 13/04/2004 (Rv. 572031 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Prova - Menzione esplicita nel verbale o nella sentenza - Necessità - Esclusione - Deduzione della circostanza da altri atti processuali o da determinati fatti - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572031-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

La lettura del dispositivo della sentenza, richiesta a pena di nullità nel rito del lavoro, non deve necessariamente risultare da esplicita menzione nella sentenza medesima o nel verbale di udienza, ben potendo essere documentata da un qualsiasi atto processuale, o desumersi per implicito da determinate circostanze. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la avvenuta lettura del dispositivo in udienza potesse desumersi dalla circostanza che esso recava la stessa data dell'udienza e dalla valutazione della circostanze che la precedente sentenza d'appello era stata cassata proprio a motivo della mancata lettura del dispositivo in udienza, errore verosimilmente non ripetibile da parte del giudice di rinvio. Inoltre la Corte ha escluso che avesse rilievo un tratto trasversale di penna sulla frase prestampata "Il Tribunale si ritira in camera di consiglio per la decisione e quindi decide la causa come da dispositivo letto in udienza", dovendosi ritenere, essendo incontestato che la causa fosse stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza, che la cancellazione fosse stata effettuata dal cancelliere al termine della discussione, non potendo egli attestare in quel momento un'ulteriore attività ancora non compiutasi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)