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Sez. 1, Sentenza n. 517 del 18/01/1995 (Rv. 489723 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Lavoratore infortunato - Richiesta di risarcimento danni per violazione dell'art. 2087 cod. civ. - Competenza del giudice del lavoro ex art. 409 cod. proc. civ. - Congiunti della vittima - Richiesta di danni ex art. 2043 cod. civ. - Competenza del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1995-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489723-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO

Nelle cause relative al risarcimento del danno derivante da un infortunio sul lavoro, nei confronti del datore di lavoro, per violazione tanto dell'art. 2087 cod. civ. che della normativa in materia di prevenzione infortuni, ove sia il lavoratore che faccia valere la responsabilità contrattuale, per violazione degli obblighi di tutela derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, la competenza spetta al giudice del lavoro a norma dell'art. 409 cod. proc. civ.; ove invece siano i congiunti della vittima che agiscano, per i danni derivanti dalla morte del loro congiunto, non in via contrattuale, ma a tutela di un diritto proprio, sulla base della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., la controversia è di spettanza del giudice ordinariamente competente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)