Sez. 3, Sentenza n. 9434 del 18/12/1987 (Rv. 456560 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - OGGETTO.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - OGGETTO.*
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha nessun Onere di specificazione del criterio di Competenza prescelto e delle ragioni per cui ha ritenuto di incardinare la lite presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda ad uno di quelli, concorrenti, previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. con l'eventuale ampliamento della facoltà di scelta nel caso di connessione soggettiva ex art. 33 cod. proc. civ.; il convenuto, al contrario, al fine di evitare che la causa resti radicata presso tale giudice, ha l'Onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo, con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, né ad essi apportare qualsiasi mutamento. (Conf 2208/86, mass n 445360).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)