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Sez. 2, Sentenza n. 11152 del 24/12/1994 (Rv. 489412 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Eccezione - Onere del convenuto - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 1994-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489412-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

Il contenuto che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare tempestivamente, con il primo atto difensivo (nella specie tale era l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), la competenza del giudice adito, con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in difetto di tale specifica e tempestiva contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito, in forza del criterio di competenza non contestato, senza che possa assumere rilievo la successiva indicazione di nuove ragioni di incompetenza (indicazione nella specie avvenuta all'udienza di prima comparizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)