Sez. 2, Sentenza n. 3677 del 09/08/1989 (Rv. 463623 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - ECCEZIONE - ONERI DEL CONVENUTO - OGGETTO.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - ECCEZIONE - ONERI DEL CONVENUTO - OGGETTO.*
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, mentre l'attore non ha alcun Onere di specificazione del criterio di Competenza prescelto, essendo sufficiente che questo corrisponda ad uno dei fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., il convenuto, invece, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice adito, ha l'Onere, sin dal primo atto difensivo, di eccepire l'incompetenza territoriale sotto tutti i profili ipotizzabili, con una motivazione non generica, ma articolata ed esaustiva. (Conf 9439/87, mass n 456560; (Conf 5719/87, mass n 454144; (Conf 897/87, mass n 450561).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)