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Sez. 2, Sentenza n. 23285 del 17/11/2005 (Rv. 583914 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Morte del procuratore - Successiva morte della parte - Atto di riassunzione - Requisiti di contenuto - Estremi della domanda - Ricostituzione del contraddittorio nei confronti degli eredi - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583914-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Nel caso in cui dopo la dichiarazione di interruzione del processo, pronunciata a seguito della morte del procuratore di una delle parti, si verifichi un nuovo evento interruttivo, costituito questa volta dal decesso della parte, la comparsa di riassunzione del processo, per poter essere valida ed efficace, deve contenere, ai sensi dell'art.303, comma secondo, cod. proc. civ., gli estremi della domanda, atteso che il nuovo evento impone, a differenza del primo, esigenze di conoscenza della pretesa fatta valere in giudizio da parte dei destinatari dell'atto di riassunzione, il cui soddisfacimento è necessario al fine della valida ricostituzione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)