Sez. 2, Sentenza n. 13736 del 27/06/2005 (Rv. 581933 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Ricorso in riassunzione in caso di morte della parte - Mancata indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
È nullo l'atto di riassunzione che, in caso di morte della parte, non contenga i requisiti indicati e richiesti dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. (nella specie, omettendo ogni indicazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni della stessa, e non richiamando in alcun modo l'atto introduttivo del giudizio); tale nullità è sanabile per effetto della costituzione in giudizio di tutti gli eredi e non di uno solo di essi, restando irrilevante il diverso trattamento previsto nell'ipotesi di notifica dell'atto ad uno solo degli eredi, che comporta l'integrazione del contraddittorio, o di notifica nulla nei confronti di alcuni dei litisconsorti necessari, che non afferisce ad ipotesi di nullità dell'atto ma della notifica di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)