Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 15/05/2002 (Rv. 554415 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Atto di riassunzione - Contenuto - Mancanza di uno o più requisiti - Nullità - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
A norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio, posto che detto evento comporta esigenze di conoscenza per gli eredi; costituiscono, pertanto, elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. La mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., che può essere eccepita solo dagli eredi, non causa la nullità dell'atto, non comminata da alcuna disposizione di legge, salvo che non determini il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)