Sez. 3, Sentenza n. 2651 del 29/03/1988 (Rv. 458359 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - OMESSA COMUNICAZIONE DEL RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - MANCATA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ E DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE DELLA OMESSA COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - ESCLUSIONE - CARENZA DI INTERESSE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - OMESSA COMUNICAZIONE DEL RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRA UDIENZA - MANCATA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ E DECISIONE DELLA CAUSA NEL MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE DELLA OMESSA COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - ESCLUSIONE - CARENZA DI INTERESSE.*
In ipotesi di mancata Costituzione dell'appellante, il rinvio - disposto dall'istruttore nella prima udienza di comparizione - ad altra prossima udienza e la comunicazione del rinvio stesso a cura della cancelleria sono prescritti dall'art. 348 cod. proc. civ. quali condizioni necessarie per la dichiarazione di improcedibilità del gravame, consegue che, ove il giudice, rilevando la mancata comunicazione del rinvio, esclude la possibilità di dichiarare l'improcedibilità e decide la causa nel merito, l'appellante non ha interesse a far valere la mancata comunicazione con motivo di ricorso per Cassazione non essendo stato dichiarato improcedibile l'appello ma avendo egli avuto la possibilità di costituirsi sino all'udienza di precisazione delle conclusioni. (Conf 1649/87, mass n 451046; (Conf 3984/84, mass n 435957).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)