Sez. 3, Sentenza n. 3984 del 07/07/1984 (Rv. 435957 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - PREVIO RINVIO DELLA CAUSA AD UNA UDIENZA SUCCESSIVA - NECESSITÀ - INOSSERVANZA DI TALE FORMALITÀ - DEDUCIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - PREVIO RINVIO DELLA CAUSA AD UNA UDIENZA SUCCESSIVA - NECESSITÀ - INOSSERVANZA DI TALE FORMALITÀ - DEDUCIBILITÀ - LIMITI.*
La norma contenuta nell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ. - la quale dispone che, in caso di mancata Costituzione o di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, la causa sia rinviata ad altra udienza con la relativa comunicazione del rinvio all'appellante - è diretta unicamente a garantire l'interesse di quest'ultimo ad evitare che sia dichiarata la improcedibilità del gravame senza che egli sia posto in grado di costituirsi e comparire alla successiva udienza, per cui, qualora in difetto di Costituzione o comparizione dell'appellante, costituitosi l'appellato, non venga rilevata né dichiarata l'improcedibilità del gravame, ma la causa, sulle conclusioni dell'appellato, sia rimessa al collegio e decisa nel merito in contumacia dell'appellante, quest'ultimo non ha interesse a ricorrere per Cassazione, denunciando, puramente e semplicemente la mancata osservanza delle formalità prescritte dalla norma suddetta, perché non essendo stata tale inosservanza seguita dalla dichiarazione di improcedibilità, non gli ha arrecato effetti dannosi. (nella specie, tale principio è stato applicato con riferimento alla pronunzia di inammissibilità dell'appello, resa in contumacia dell'appellante ed in considerazione del fatto che la sentenza impugnata era soggetta soltanto a regolamento necessario di Competenza). (Conf 6914/82, mass n 424574; (Conf 4391/81, mass n 415092; (Conf 1446/81, mass n 412098; (Conf 6391/79, mass n 403116).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)