Sez. 2, Sentenza n. 1814 del 18/02/1995 (Rv. 490536 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Mancata dichiarazione di improcedibilità - Rigetto del gravame per ragioni di merito od altre ragioni di rito - Ricorso per Cassazione per il mancato rispetto dell'art. 348 cod. proc. civ. - Interesse - Difetto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
La disposizione contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ. (a norma del quale deve essere dato avviso del rinvio della prima udienza all'appellante non costituito o non comparso) è diretta a consentire a quest'ultimo di evitare la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione, comparendo alla nuova udienza fissata dal consigliere istruttore. Pertanto, nel caso in cui l'improcedibilità dell'appello non sia stata rilevata e dichiarata ed il gravame sia stato disatteso, sia per ragioni di merito, che per ragioni di rito diverse da quelle inerenti alla relativa improcedibilità, l'appellante medesimo non ha interesse a ricorrere per cassazione per denunciare il mancato rispetto della cennata norma, non avendo ciò inciso, comunque, sulla soluzione data alla controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)