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Sez. 1, Sentenza n. 5660 del 18/09/1986 (Rv. 448144 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTRO LE DECISIONI DEFINITIVE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI SULLE QUESTIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DI VALORE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - PER GRAVE ED EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER MANCANZA OD INSUFFICIENZA DI CALCOLO - NOZIONE - NATURA - POTERI DELL'A.G.O. - VIZI - RISCONTRO - ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DINANZI ALL'A.G.O. - ESAME - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448144-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTRO LE DECISIONI DEFINITIVE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI SULLE QUESTIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DI VALORE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - PER GRAVE ED EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER MANCANZA OD INSUFFICIENZA DI CALCOLO - NOZIONE - NATURA - POTERI DELL'A.G.O. - VIZI - RISCONTRO - ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DINANZI ALL'A.G.O. - ESAME - ESCLUSIONE.*

Il ricorso all'autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento o per Mancanza od insufficienza di calcolo previsto dall'art. 29, terzo comma, del R.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639, contro le decisioni definitive delle commissioni provinciali, sulle questioni concernenti la Determinazione di valore in materia di imposte indirette sui trasferimenti, costituisce un'impugnazione di mera legittimità ed il Sindacato da parte del giudice ordinario si risolve in un controllo che non investe la valutazione in se, ma il procedimento logico e giuridico seguito in tale operazione. Pertanto, il vizio di grave ed evidente errore di apprezzamento o di mancato od insufficiente calcolo è ravvisabile quando la decisione sia frutto di criteri di valutazione non conformi alla legge o contenga errori di fatto gravi ed evidenti, ovvero quando non risultino dalla motivazione, sia pure sommariamente, gli elementi di fatto tenuti a base del calcolo per la Determinazione del valore imponibile. E detti vizi vanno riscontrati sulla base della stessa pronuncia della commissione, tenendo conto degli Atti e documenti prodotti nel corso del giudizio innanzi agli organi di giustizia tributaria, senza alcuna possibilità di attribuire Rilevanza a produzioni effettuate solo innanzi all'a.G.o.. (Conf 4689/81, mass n 415409, sulla prima parte; (Conf 4652/79, mass n 401194; (Conf 2010/75, mass n 375725).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)