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Sez. 1, Sentenza n. 4689 del 21/07/1981 (Rv. 415409 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTRO LE DECISIONI DEFINITIVE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI SULLE QUESTIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DI VALORE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - PER GRAVE ED EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER MANCANZA OD INSUFFICIENZA DI CALCOLO - NOZIONE - NATURA - POTERI DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415409-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTRO LE DECISIONI DEFINITIVE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI SULLE QUESTIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DI VALORE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - PER GRAVE ED EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER MANCANZA OD INSUFFICIENZA DI CALCOLO - NOZIONE - NATURA - POTERI DELL'AGO.*

Il ricorso all'autorita giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento o per Mancanza od insufficienza di calcolo previsto dall'art 29, terzo comma, del RDL 7 agosto 1936 n 1639, contro le decisioni definitive delle commissioni provinciali, sulle questioni concernenti la Determinazione di valore in materia di imposte indirette sui trasferimenti, costituisce un'impugnazione di mera legittimita ed il Sindacato da parte del giudice ordinario si risolve in un controllo che non investe la valutazione in se, ma il procedimento logico e giuridico seguito in tale operazione. Pertanto, il vizio di grave ed evidente errore di apprezzamento o di mancato od insufficiente calcolo e ravvisabile quando la decisione sia frutto di criteri di valutazione non conformi alla legge o contenga errori di fatto gravi ed evidenti, ovvero quando non risultino dalla motivazione, sia pure sommariamente, gli elementi di fatto tenuti a base del calcolo per la Determinazione del valore imponibile. (Conf 4652/79, mass n 401194; (Conf 2010/75, mass n 375725; (Conf 290/72, mass n 256137).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)