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Sez. 1, Sentenza n. 2010 del 21/05/1975 (Rv. 375725 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTRO LE DECISIONI DEFINITIVE PRONUNCIATE DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI SULLE QUESTIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DI VALORE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - PER GRAVE ED EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER MANCANZA OD INSUFFICIENZA DI CALCOLO - NOZIONE - NATURA - POTERI DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1975-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375725-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CONTRO LE DECISIONI DEFINITIVE PRONUNCIATE DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI SULLE QUESTIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DI VALORE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - PER GRAVE ED EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO O PER MANCANZA OD INSUFFICIENZA DI CALCOLO - NOZIONE - NATURA - POTERI DELL'AGO.*

Il ricorso all'autorita giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento o per Mancanza od insufficienza di calcolo previsto dall'art 29, terzo comma, del RDL 7 agosto 1936 n 1639, contro le decisioni definitive pronunciate dalle commissioni provinciali, sulle questioni concernenti la Determinazione di valore in materia di imposte indirette sui trasferimenti, costituisce un'impugnazione di mera legittimita e il Sindacato da parte del giudice ordinario si risolve in un controllo che non investe la valutazione in se ma il procedimento logico e giuridico seguito in tale operazione. Pertanto, il vizio di grave ed evidente errore di apprezzamento o di mancato od insufficiente calcolo e ravvisabile quando la decisione sia frutto di criteri di valutazione non conformi alla legge o contenga errori di fatto gravi ed evidenti ovvero quando non risultino dalla motivazione, sia pure sommariamente, gli elementi di fatto tenuti a base del calcolo per la Determinazione del valore imponibile. (Conf 290/72, mass n 356137).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)