Sez. 1, Sentenza n. 14951 del 27/02/2004 Cc. (dep. 26/03/2004) Rv. 228831 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari- Richiesta di affidamento in prova con programma di recupero terapeutico - Condizioni per l'accoglimento della richiesta - Sindacato del P.M. - Limiti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione a seguito di presentazione di istanza ex art. 90 o 94 d.P.R. n. 309 del 1990, il P.M. ha esclusivamente il potere di controllare l'esistenza e la regolarità formale della documentazione allegata all'istanza, ai sensi rispettivamente dell'art. 91, comma secondo, e 94 comma primo, ultima parte, stessa legge, ma non quello di valutare nel merito tale documentazione per verificare la rispondenza in concreto del programma predisposto alle esigenze del condannato.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)