Sez. 4, Sentenza n. 1721 del 14/06/1984 Ud. (dep. 20/02/1985) Rv. 167989 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - NORME DELLA DISCIPLINA STRADALE - FATTO ANTECEDENTE AL D.L. 11 APRILE 1974 N. 99 - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - NORME DELLA DISCIPLINA STRADALE - FATTO ANTECEDENTE AL D.L. 11 APRILE 1974 N. 99 - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Nell'ipotesi di omicidio colposo commesso anteriormente all'entrata in vigore della novella di cui al d.l. 11 aprile 1974 n. 99, quando esso sia aggravato da violazione di norme concernenti la disciplina stradale, la concessione delle attenuanti generiche rende applicabile, ai fini del computo della prescrizione, la precedente disciplina normativa più favorevole al reo, la quale consentiva la riduzione del termine prescrizionale a cinque anni, prolungabile della metà a seguito di Atti interruttivi (ai sensi dell'art. 160 ult. Cpv. Cod. pen.). (Conf mass n 145622; (Conf mass n 147079 e ivi citate; (Conf mass n 151176 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)