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Sez. 4, Sentenza n. 10730 del 07/07/1981 Ud. (dep. 28/11/1981) Rv. 151176 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONI DI LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - IN TEMA DI PRESCRIZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151176-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONI DI LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - IN TEMA DI PRESCRIZIONE - FATTISPECIE.*

Quando nella valutazione di un fatto-reato, commesso prima della entrata in vigore del d.l. n. 99 dell'11 aprile 1974, convertito nella legge n. 220 del giugno 1974, è riconosciuta dal giudice di merito la sussistenza di una circostanza attenuante, che importa una variazione quantitativa della pena edittale, tale valutazione opera a favore dell'imputato ai fini della Determinazione del tempo necessario per la prescrizione, indipendentemente dal giudizio di comparazione d'Obbligo, a seguito della modifica dell'art. 69 cod. pen., apportata con il detto decreto. Ne consegue che, nell'ipotesi di omicidio colposo, aggravato da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, il riconoscimento di una circostanza attenuante rende la pena edittale massima inferiore a cinque anni di reclusione, determinando, così, il termine ultimo di prescrizione in anni 7 e mesi 6 ai sensi dell'art. 157 quarto comma, cod. pen. e dell'art. 160 ultimo comma, cod. pen.. (V mass n 147079 e massime citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 com. 4, Cod. Pen. art. 160 com. 3, Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)