Sez. 3, Sentenza n. 5742 del 30/09/1987 Ud. (dep. 10/05/1988) Rv. 178359 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - CONCESSIONE IN SANATORIA RILASCIATA PER OPERE ABUSIVE ULTIMATE DOPO L'1 OTTOBRE 1983 - ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONALI EX ART. 22 LEGGE N. 47 DEL 1985 - INOSSERVANZA DA PARTE DI AUTORITÀ CONCEDENTE DI TALUNE CONDIZIONI PRESCRITTE DALL'ART. 13 STESSA LEGGE - IRRILEVANZA - RATIO: ESCLUSIONE DEL SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO.*
EDILIZIA - IN GENERE - CONCESSIONE IN SANATORIA RILASCIATA PER OPERE ABUSIVE ULTIMATE DOPO L'1 OTTOBRE 1983 - ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONALI EX ART. 22 LEGGE N. 47 DEL 1985 - INOSSERVANZA DA PARTE DI AUTORITÀ CONCEDENTE DI TALUNE CONDIZIONI PRESCRITTE DALL'ART. 13 STESSA LEGGE - IRRILEVANZA - RATIO: ESCLUSIONE DEL SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Nel caso di opere abusive ultimate dopo l'1 ottobre 1983, il rilascio di concessione in sanatoria estingue, ai sensi dell'art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47, i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche. Tale causa di Estinzione deve ritenersi operante anche se alcune condizioni prescritte dall'art. 13 stessa legge non risultino rispettate da parte dell'autorità concedente, poiché il citato art. 22 non esige, come elemento normativo, la legittimità di siffatta concessione, il cui esame rimane precluso al giudice penale ove non risulti il caso di collusione tra amministratori e soggetti interessati. (Conf mass n 176642; (Conf mass n 176936; (Conf mass n 175115; (Conf mass n 176304).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)