Sez. 6, Sentenza n. 6864 del 09/02/2016 Cc. (dep. 22/02/2016) Rv. 266542 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - Istanza di revoca o sostituzione della misura - Omessa notifica alla persona offesa - Conseguenze - Inammissibilità dell'istanza - Proponibilità del ricorso per cassazione da parte della persona offesa - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, la persona offesa può dedurre con ricorso per cassazione l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate all'imputato, qualora quest'ultimo non abbia provveduto contestualmente a notificarle, ai sensi dell'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 art. 2 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)